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Ecobonus 50 e 65%: sconto in fattura e cessione del credito per il rinnovo dell’impianto

23 Febbraio 2022 Valocchi Nessun commento

Ecobonus 50 e 65%: sconto in fattura e cessione del credito per il rinnovo dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione

Investire nell’efficienza energetica della propria abitazione oggi è ancora più conveniente. Grazie al Decreto Rilancio – che ha introdotto il nuovo Superbonus 110% a partire dal mese di luglio – è stata nuovamente attivata la possibilità per i privati di chiedere uno sconto immediato in fattura anche per gli Ecobonus del 50% e del 65%, agevolazione fruibile fino al 31 dicembre 2020.

Il Decreto Rilancio ripropone dunque lo sconto immediato in fattura pari al valore delle detrazioni Irpef previste per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico: lo sconto è del 65% o del 50% della spesa per l’Ecobonus, a seconda degli interventi. In questo modo, l’utente finale è nelle condizioni ideali per poter approfittare subito di uno sconto pari all’ammontare delle corrispondenti detrazioni, sostenendo la sola spesa della quota non incentivabile in fattura.

L’installatore che effettua l’intervento può ottenere l’importo non pagato acquisendo il credito fiscale, che recupererà dallo Stato negli anni come creditore d’imposta, oppure, molto più comodamente, cedendo il credito a un terzo soggetto, ad esempio Viessmann.

Lo sconto in fattura è utilizzabile, oltre che per l’Ecobonus e il Superbonus, anche per il Sismabonus e il Bonus Ristrutturazioni, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici (50% delle spese), di un sistema di VMC o di un impianto radiante a pavimento.
Come funziona il bonus caldaia

Il bonus caldaia rientra in quell’insieme di detrazioni fiscali previste dall’ultima Legge di Bilancio. Ciò significa che, almeno fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile recuperare parte della spesa sostenuta per la sostituzione della caldaia attraverso una detrazione IRPEF da applicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo ai lavori. In base al tipo di intervento di riqualificazione energetica dell’immobile, l’aliquota di detrazione è fissata al 50% o 65%, ma potrebbe anche raggiungere il 110%.

È importate aver ben chiaro come la detrazione sia legata all’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio o con finalità di riqualificazione energetica dello stabile. Quindi è un contributo che rientra nell’Ecobonus, oppure nel Superbonus, qualora la data di inizio lavori sia successiva al 1° luglio 2020. E’ esattamente ciò che accade con il bonus per l’acquisto di nuovi mobili, il quale dev’essere richiesto unicamente a seguito di lavori di ristrutturazione.

Per chiarire meglio il concetto facciamo un semplice esempio: immaginiamo di voler effettuare un lavoro di coibentazione della facciata applicando un capotto termico. E’ un tipo di intervento che rientra, rispettando tutti i requisiti richiesti, in quelli previsti dal nuovo Superbonus al 110%. Se congiuntamente decidiamo anche di sostituire la caldaia con un modello a condensazione in classe A, potremo ottenere la detrazione al 110% della spesa sostenuta e ricevere il contributo in 5 rate. Se invece i lavori sono precedenti la data di entrata in vigore del Superbonus, o per altri motivi è stata inoltrata la richiesta dell’Ecobonus, la detrazione spettante sarà pari 65% o al 50% in base al tipo di impianto installato.

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Interventi di ristrutturazione

Quindi, in definitiva, il bonus caldaia è sempre legato ad interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio o riqualificazione energetica e l’aliquota può andare da un minimo del 50% fino ad un massimo del 110%.

L’agevolazione viene elargita con le consuete 10 quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi successiva all’anno dei lavori, e in cui è stato effettuato il pagamento. Solo nel caso in cui il contributo caldaia rientri nel Superbonus 110% le rate si riducono a 5 annuali, secondo quanto stabilito dalla nuova normativa.

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